Distinzione tra il concorso nel reato presupposto di truffa informatica e fattispecie di riciclaggio.
La crescente diffusione degli strumenti informatici pone complesse questioni interpretative in merito all'inquadramento dei delitti contro il patrimonio. Nello specifico, si tratta di stabilire la qualificazione giuridica della condotta del soggetto che metta a disposizione il proprio conto corrente in favore degli autori di una truffa informatica (i cd. money mules). Il nodo centrale consiste nel determinare se tale comportamento configuri un concorso di persone nel delitto presupposto di truffa (artt. 110 e 640 c.p.) ovvero integri la distinta ed autonoma fattispecie di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ( Cass. II sez. n. 8793/2024) afferma la responsabilità a titolo di riciclaggio a carico di chi metta a disposizione il proprio c/c bancario per il versamento di somme derivanti da delitto, a condizione che vi sia la consapevolezza della loro provenienza illecita.


