Fuga al posto di blocco o all'alt della pubblica sicurezza: il nuovo art. 192, comma 7-bis, Codice della Strada

Pubblicato il 23 maggio 2026 alle ore 10:07

La fuga pericolosa da un posto di blocco o da un alt della pubblica utilità diventa reato. La modifica all'articolo 192 del Codice della Strada, con l'introduzione del nuovo comma 7, definisce una figura di reato autonoma, attivandosi quando la fuga mette a rischio la sicurezza pubblica.

Il nuovo articolo 192, comma 7-bis, del Codice della Strada stabilisce pene che vanno dalla reclusione di sei mesi a cinque anni, accompagnate dalla sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e due anni. È prevista anche la confisca del veicolo, a meno che non appartenga a una persona estranea al reato.

A questa specifica tipologia di reato è stata estesa la possibilità di arresto in flagranza differita, nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente a causa di motivi di sicurezza o di tutela dell'incolumità pubblica o individuale.