Distinzione tra il concorso nel reato presupposto di truffa informatica e fattispecie di riciclaggio.

Pubblicato il 1 ottobre 2026 alle ore 18:07

La crescente diffusione degli strumenti informatici pone complesse questioni interpretative in merito all'inquadramento dei delitti contro il patrimonio. Nello specifico, si tratta di stabilire la qualificazione giuridica della condotta del soggetto che metta a disposizione il proprio conto corrente in favore degli autori di una truffa informatica (i cd. money mules). Il nodo centrale consiste nel determinare se tale comportamento configuri un concorso di persone nel delitto presupposto di truffa (artt. 110 e 640 c.p.) ovvero integri la distinta ed autonoma fattispecie di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ( Cass. II sez. n. 8793/2024) afferma la responsabilità a titolo di riciclaggio a carico di chi metta a disposizione il proprio c/c bancario per il versamento di somme derivanti da delitto, a condizione che vi sia la consapevolezza della loro provenienza illecita.

Fornire la disponibilità del conto corrente costituisce una condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro provento di frode informatica, garantendone l'accredito e il conseguente incasso. Nell'inquadramento delittuoso della condotta di chi mette a disposizione il proprio conto per il transito di somme provenienti da frode informatica, la giurisprudenza traccia una chiara linea di confine. Risponde del concorso nel reato presupposto artt.110 e 640 ter c.p. colui che, d'accordo con gli autori materiali della condotta e a conoscenza della stessa, abbia ricevuto le somme al fine di redistribuirle; al contrario, il soggetto che abbia aperto e operato sul c/c al solo scopo di consentire agli autori del reato di entrare successivamente in possesso del profitto illecito, risponde del delitto di riciclaggio art.648 bis c.p., non ravvisandosi in tal caso alcun profilo di concorso, neppure morale, nella frode informatica. In tali ipotesi, il titolare del conto che concorda l'accredito dei proventi illeciti senza tuttavia conoscere le modalità esecutive della truffa non risponde di quest'ultima a titolo di concorso. La sua condotta integra infatti l'ipotesi di riciclaggio, poiché volta a ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro e ad assicurarne il godimento agli autori del reato base. Ai fini, quindi, della distinzione tra concorso nel reato presupposto di truffa informatica e fattispecie di riciclaggio, non è sufficiente che il conto corrente sia stato attivato antecedentemente alla consumazione del delitto presupposto per affermare la responsabilità del titolare a titolo di concorso. Occorre, altresì, che quest'ultimo abbia avuto una specifica consapevolezza in ordine all'impiego di tale conto per l'esecuzione di definiti ed individuati episodi di truffa .

                                                                                                                                                               Dott.ssa Paola Cesarano

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.